Convenzione›Parte V
Art. 67
Specie catadrome
In vigore dal 20 dic 1994
Specie catadrome
1. Lo Stato costiero, nelle cui acque le specie catadrome trascorrono la maggior parte del loro ciclo vitale, ha la responsabilità della gestione di tali specie e deve assicurare l'entrata e l'uscita dei pesci in migrazione.
2. La pesca delle specie catadrome viene effettuata solamente nelle acque interne ai limiti esterni delle zone economiche esclusive. Quando è effettuata all'interno delle zone economiche esclusive, la pesca viene disciplinata dal presente articolo e dalle altre disposizioni della presente Convenzione relative alla pesca in tali zone.
3. Nei casi in cui le specie catadrome, che abbiano o no raggiunto l'età adulta, migrano attraverso la zona economica esclusiva di un altro Stato, la gestione, inclusa la pesca, di tali specie è regolata da un accordo tra lo Stato menzionato al numero 1 e l'altro Stato interessato. Tale accordo deve assicurare la gestione razionale delle specie catadrome e tener conto delle responsabilità dello Stato citato al numero 1 per la conservazione di esse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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