Convenzione›Parte V
Art. 62
Sfruttamento delle risorse biologiche
In vigore dal 20 dic 1994
Sfruttamento delle risorse biologiche
1. Lo Stato costiero promuove l'obiettivo dello sfruttamento ottimale delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva, senza pregiudizio dell'.
2. Lo Stato costiero determina la propria potenzialità di sfruttamento delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva.
Quando lo Stato costiero non possiede i mezzi per pescare l'intera quota consentita, esso deve, attraverso accordi o altre intese conformi ai termini, alle condizioni e alle leggi e regolamenti indicati al numero 4, concedere ad altri Stati l'accesso all'eccedenza della quota consentita con particolare riguardo alle disposizioni degli , soprattutto in relazione ai Paesi in via di sviluppo ivi menzionati.
3. Nel consentire agli altri Stati l'accesso nella propria zona economica esclusiva conformemente al presente articolo, lo Stato costiero prende in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi inclusi tra l'altro: l'importanza che le risorse biologiche dell'area rivestono per l'economia e per altri interessi nazionali dello Stato costiero interessato; le disposizioni degli ; le esigenze degli Stati in via di sviluppo presenti nella subregione o regione, in relazione alla pesca di parte dell'eccedenza; e la necessità di contenere al minimo gli scompensi economici negli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalità abbiano abitualmente esercitato la pesca nella zona o abbiano dato un contributo sostanziale alla ricerca e all'identificazione dei banchi.
4. I soggetti aventi la nazionalità di altri Stati che esercitano la pesca nella zona economica esclusiva si attengono alle misure di conservazione e alle altre norme e condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato costiero. Tali leggi e regolamenti debbono essere conformi alla presente Convenzione, e possono avere per oggetto, tra l'altro:
a) il rilascio di licenze ai pescatori, ai pescherecci e alle
attrezzature, ivi compresi il pagamento di tariffe e altre
forme di remunerazione che, nel caso di Stati costieri in via di sviluppo, può consistere in un adeguato contributo in
materia di finanziamento, attrezzature e tecnologia dell'industria della pesca;
b) l'individuazione delle specie che possono essere catturate, e la determinazione delle quote di cattura in relazione a
particolari banchi o gruppi di banchi, o al pescato per
battello in un dato arco di tempo, o al pescato dei soggetti
aventi la nazionalità di ciascun Stato durante un periodo stabilito;
c) la regolamentazione delle stagioni e delle aree di pesca, dei tipi, dimensioni e quantità delle attrezzature, e dei tipi,
dimensioni e numero dei pescherecci che possono essere utilizzati;
d) la determinazione dell'età e taglia del pesce e delle altre
specie di cui è consentita la pesca;
e) la definizione delle informazioni richieste ai pescherecci, ivi
incluse le statistiche sul pescato e sull'attività di pesca nonché i rapporti sull'ubicazione dei pescherecci;
f) la necessità, subordinata all'autorizzazione e al controllo
dello Stato costiero, di condurre specifici programmi di
ricerca sulla pesca e di disciplinarne l'esecuzione, compresi il campionamento del pesce catturato, e la messa a disposizione dei campioni e dei rapporti sui relativi dati scientifici;
g) l'invio a bordo, da parte dello Stato costiero, di osservatori o apprendisti;
h) lo scarico di tutto o parte del pescato da parte di tali
pescherecci nei porti dello Stato costiero;
i) i termini e le condizioni relative ad azioni in
compartecipazione o altre forme di cooperazione;
j) le condizioni per la formazione del personale e per il
trasferimento di tecnologie nel settore della pesca, ivi
incluso il potenziamento delle capacità dello Stato costiero nel campo della ricerca sulla pesca;
k) procedure esecutive.
5. Gli Stati costieri danno debita diffusione alla normativa adottata in materia di conservazione e di gestione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-62