ConvenzioneParte V

Art. 59

Base per la soluzione di conflitti relativi all'attribuzione di diritti e giurisdizione nella zona economica esclusiva

In vigore dal 20 dic 1994
Base per la soluzione di conflitti relativi all'attribuzione di diritti e giurisdizione nella zona economica esclusiva Nei casi in cui la presente Convenzione non attribuisca diritti o giurisdizione allo Stato costiero o ad altri Stati nell'ambito della zona economica esclusiva, e sorga un conflitto tra gli interessi dello Stato costiero e quelli di un qualsiasi altro Stato o Stati, tale conflitto dovrebbe essere risolto sulla base dell'equità e alla luce di tutte le circostanze pertinenti, tenendo conto dell'importanza che tali interessi rivestono sia per le parti in causa, sia per la comunità internazionale nel suo complesso.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-59

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Base per la soluzione di conflitti relativi all'attribuzione di diritti e giurisdizione nella zona economica esclusiva (Art. 59 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo