Convenzione›Parte V
Art. 55
Regime giuridico specifico della zona economica esclusiva
In vigore dal 20 dic 1994
Regime giuridico specifico della zona economica esclusiva
La zona economica esclusiva è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente, sottoposta allo specifico regime giuridico stabilito nella presente Parte, in virtù del quale i diritti e la giurisdizione dello Stato costiero, e i diritti e le libertà degli altri Stati, sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-55