ConvenzioneParte V

Art. 55

Regime giuridico specifico della zona economica esclusiva

In vigore dal 20 dic 1994
Regime giuridico specifico della zona economica esclusiva La zona economica esclusiva è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente, sottoposta allo specifico regime giuridico stabilito nella presente Parte, in virtù del quale i diritti e la giurisdizione dello Stato costiero, e i diritti e le libertà degli altri Stati, sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-55

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Regime giuridico specifico della zona economica esclusiva (Art. 55 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo