ConvenzioneParte IV

Art. 52

Diritto di passaggio inoffensivo

In vigore dal 20 dic 1994
Diritto di passaggio inoffensivo 1. Alle condizioni dell' e senza pregiudizio dell', le navi di tutti gli Stati godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso le acque arcipelagiche, definito nella Parte II, sezione 3. 2. Lo Stato-arcipelago, senza effettuare discriminazioni di diritto o di fatto tra navi straniere, può sospendere temporaneamente, in zone specifiche delle proprie acque arcipelagiche, l'esercizio del diritto di passaggio inoffensivo da parte di navi straniere se tale misura si rende indispensabile per proteggere la propria sicurezza. La sospensione entra in vigore solo dopo che ad essa sia stata data la debita pubblicità.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-52

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Diritto di passaggio inoffensivo (Art. 52 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo