Convenzione›Parte V
Art. 57
Larghezza della zona economica esclusiva
In vigore dal 20 dic 1994
Larghezza della zona economica esclusiva
La zona economica esclusiva non si estende al di là di 200 miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-57