Art. 57 · Larghezza della zona economica esclusiva
ConvenzioneParte V

Art. 57

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Larghezza della zona economica esclusiva

In vigore dal 20 dic 1994
Larghezza della zona economica esclusiva La zona economica esclusiva non si estende al di là di 200 miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-57