ConvenzioneParte IV

Art. 54

Obblighi delle navi e degli aeromobili durante il passaggio e le attività di ricerca e rilievi, obblighi degli Stati-arcipelago, leggi e regolamenti degli Stati-arcipelago relativi al passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici.

In vigore dal 20 dic 1994
Obblighi delle navi e degli aeromobili durante il passaggio e le attività di ricerca e rilievi, obblighi degli Stati-arcipelago, leggi e regolamenti degli Stati-arcipelago relativi al passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici. Gli si applicano, mutatis mutandis, al passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-54

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Obblighi delle navi e degli aeromobili durante il passaggio e le attività di ricerca e rilievi, obblighi degli Stati-arcipelago, leggi e regolamenti degli Stati-arcipelago relativi al passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici. (Art. 54 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo