ConvenzioneParte IV

Art. 51

Accordi in vigore, diritti di pesca tradizionali e cavi sottomarini in opera

In vigore dal 20 dic 1994
Accordi in vigore, diritti di pesca tradizionali e cavi sottomarini in opera 1. Senza pregiudizio dell', gli Stati-arcipelago rispettano accordi preesistenti con altri Stati e riconoscono diritti di pesca tradizionali e altre attività legittime esercitate dagli Stati limitrofi, in certe zone che ricadono all'interno delle loro acque arcipelagiche. I termini e le condizioni per l'esercizio dei diritti e delle attività in questione, nonché la loro natura ed estensione e le zone entro le quali essi vengono esercitati, vengono disciplinati con accordi bilaterali stipulati dagli Stati su richiesta di uno qualunque di essi. Tali diritti non possono essere trasferiti o esercitati in comune con un terzo Stato o con soggetti aventi la sua nazionalità. 2. Uno Stato-arcipelago deve rispettare i cavi sottomarini già messi in opera da altri Stati, che attraversino le sue acque senza toccare la costa. Uno Stato-arcipelago deve consentire la manutenzione e la sostituzione di tali cavi, non appena sia stato informato della loro posizione e della intenzione di riparazioni o sostituzioni.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-51

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Accordi in vigore, diritti di pesca tradizionali e cavi sottomarini in opera (Art. 51 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo