Convenzione›Parte IV
Art. 49
Regime giuridico delle acque arcipelagiche, del relativo fondo marino e del suo sottosuolo e dello spazio aereo soprastante
In vigore dal 20 dic 1994
Regime giuridico delle acque arcipelagiche, del relativo fondo marino e del suo sottosuolo e dello spazio aereo soprastante
1. La sovranità di uno Stato-arcipelago si estende alle acque comprese all'interno delle linee di base arcipelagiche tracciate conformemente all', definite "acque arcipelagiche", indipendentemente dalla loro profondità o distanza dalla costa.
2. Tale sovranità si estende allo spazio aereo soprastante le acque arcipelagiche, al relativo fondo marino e al suo sottosuolo, nonché alle risorse ivi contenute.
3. Tale sovranità viene esercitata conformemente alla presente Parte.
4. Il regime del passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici, stabilito dalla presente Parte, non pregiudica in nessun altro modo il regime giuridico delle acque arcipelagiche, ivi compresi i corridoi di traffico, nè l'esercizio di sovranità, da parte dello Stato-arcipelago, su tali acque e sullo spazio aereo soprastante, sul relativo fondo marino, sul suo sottosuolo e sulle risorse ivi contenute.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-49