Convenzione›Sez. 3
Art. 45
Passaggio inoffensivo
In vigore dal 20 dic 1994
Passaggio inoffensivo
1. Il regime del passaggio inoffensivo, conformemente alla Parte II, sezione 3, viene applicato agli stretti usati per la navigazione internazionale che:
a) sono esclusi dall'ambito di applicazione del regime di
passaggio in transito previsto dall';
oppure
b) si trovano tra una parte di alto mare o una zona economica
esclusiva, e il mare territoriale di un altro Stato.
2. Il diritto di passaggio inoffensivo in tali stretti non può essere sospeso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-45