Convenzione›Sez. 2
Art. 43
Ausili alla sicurezza e alla navigazione e altre attrezzature, e prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento
In vigore dal 20 dic 1994
Ausili alla sicurezza e alla navigazione e altre attrezzature, e prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento
Gli Stati che utilizzano uno stretto e gli Stati rivieraschi dovrebbero, con accordi, collaborare:
a) all'installazione e manutenzione, nello stretto, dei necessari ausili per la navigazione e per la sicurezza o di ogni altra attrezzatura che faciliti la navigazione internazionale;
b) alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento
provocato dalle navi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-43