ConvenzioneSez. 2

Art. 43

Ausili alla sicurezza e alla navigazione e altre attrezzature, e prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento

In vigore dal 20 dic 1994
Ausili alla sicurezza e alla navigazione e altre attrezzature, e prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento Gli Stati che utilizzano uno stretto e gli Stati rivieraschi dovrebbero, con accordi, collaborare: a) all'installazione e manutenzione, nello stretto, dei necessari ausili per la navigazione e per la sicurezza o di ogni altra attrezzatura che faciliti la navigazione internazionale; b) alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento provocato dalle navi.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-43

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Ausili alla sicurezza e alla navigazione e altre attrezzature, e prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento (Art. 43 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo