Art. 43 · Ausili alla sicurezza e alla navigazione e altre attrezzature, e prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento
ConvenzioneSez. 2

Art. 43

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Ausili alla sicurezza e alla navigazione e altre attrezzature, e prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento

In vigore dal 20 dic 1994
Ausili alla sicurezza e alla navigazione e altre attrezzature, e prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento Gli Stati che utilizzano uno stretto e gli Stati rivieraschi dovrebbero, con accordi, collaborare: a) all'installazione e manutenzione, nello stretto, dei necessari ausili per la navigazione e per la sicurezza o di ogni altra attrezzatura che faciliti la navigazione internazionale; b) alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento provocato dalle navi.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-43