ConvenzioneSez. 2

Art. 44

Obblighi degli Stati rivieraschi

In vigore dal 20 dic 1994
Obblighi degli Stati rivieraschi Gli Stati rivieraschi non debbono ostacolare il passaggio in transito e debbono segnalare con pubblicità adeguata qualsiasi causa di pericolo alla navigazione o al sorvolo nell'area dello stretto, che sia ad essi nota. Il passaggio in transito non può essere sospeso.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-44

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Obblighi degli Stati rivieraschi (Art. 44 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo