Art. 44 · Obblighi degli Stati rivieraschi
ConvenzioneSez. 2

Art. 44

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Obblighi degli Stati rivieraschi

In vigore dal 20 dic 1994
Obblighi degli Stati rivieraschi Gli Stati rivieraschi non debbono ostacolare il passaggio in transito e debbono segnalare con pubblicità adeguata qualsiasi causa di pericolo alla navigazione o al sorvolo nell'area dello stretto, che sia ad essi nota. Il passaggio in transito non può essere sospeso.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-44