Convenzione›Parte V
Art. 60
Isole artificiali, installazioni e strutture nella zona economica esclusiva
In vigore dal 20 dic 1994
Isole artificiali, installazioni e strutture nella zona economica esclusiva
1. Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero gode del diritto esclusivo di costruire e di autorizzare e disciplinare la costruzione, la conduzione e l'utilizzo di:
a) isole artificiali;
b) installazioni e strutture realizzate per gli scopi previsti
dall' e per altri fini economici;
c) installazioni e strutture che possano interferire con
l'esercizio dei diritti dello Stato costiero nella zona.
2. Lo Stato costiero ha giurisdizione esclusiva su tali isole artificiali, installazioni e strutture, anche in materia di leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari, di sicurezza e di immigrazione.
3. Debito preavviso deve essere dato della costruzione di tali isole artificiali, installazioni e strutture, e debbono essere predisposte attrezzature permanenti per segnalarne la presenza. Le installazioni o strutture che siano state abbandonate o disattivate, debbono essere rimosse per garantire la sicurezza della navigazione, tenuto conto di ogni disposizione internazionale generalmente accettata, emanata a questo proposito dalla competente organizzazione internazionale. Tale rimozione viene effettuata tenendo in debito conto anche la pesca, la protezione dell'ambiente marino e i diritti e obblighi degli altri Stati.
Adeguata informazione viene data in merito alla profondità, alla posizione e alle dimensioni di qualunque installazione o struttura che non sia stata completamente rimossa.
4. In caso di necessità lo Stato costiero può istituire, intorno a tali isole artificiali, installazioni e strutture, ragionevoli zone di sicurezza all'interno delle quali possa adottare misure atte ad assicurare la sicurezza sia della navigazione sia delle stesse isole artificiali, installazioni e strutture.
5. La larghezza delle zone di sicurezza viene stabilita dallo Stato costiero, tenendo conto delle pertinenti norme internazionali.
Tali zone vengono stabilite secondo criteri idonei a garantirne la ragionevole rispondenza alla natura e alla funzione delle isole artificiali, installazioni e strutture, e non si estendono oltre la distanza di 500 metri intorno ad esse, misurata da ciascun punto del loro bordo esterno, salvo quanto autorizzato dalle norme internazionali generalmente accettate o quanto raccomandato dalla competente organizzazione internazionale. Dell'estensione delle zone di sicurezza viene data opportuna informazione.
6. Tutte le navi debbono rispettare tali zone di sicurezza e si conformano alle norme internazionali generalmente accettate, relative alla navigazione in prossimità delle isole artificiali, installazioni, strutture e zone di sicurezza.
7. Non si possono mettere in opera isole artificiali, installazioni e strutture, nè istituire le zone di sicurezza circostanti, quando ne possa derivare un'interferenza con l'utilizzo di corridoi riconosciuti, essenziali per la navigazione internazionale.
8. Le isole artificiali, le installazioni e le strutture non hanno lo status di isole. Non possiedono un proprio mare territoriale e la loro presenza non modifica la delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale.
Storico versioni
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