Convenzione›Parte V
Art. 64
Specie altamente migratorie
In vigore dal 20 dic 1994
Specie altamente migratorie
1. Lo Stato costiero e gli altri Stati, i cui soggetti che ne hanno la nazionalità esercitano la pesca delle specie altamente migratorie elencate nell'allegato I, cooperano, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, al fine di assicurare la conservazione e promuovere l'obiettivo dell'utilizzo ottimale di tali specie nell'intera regione, all'interno e al di là della zona economica esclusiva. Nelle regioni per le quali non esistono idonee organizzazioni internazionali, lo Stato costiero e gli altri Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalità pescano tali specie nella regione, cooperano all'istituzione di una tale organizzazione e partecipano ai suoi lavori.
2. Le disposizioni del numero 1 si applicano congiuntamente con le altre disposizioni della presente Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-64