Art. 64 · Specie altamente migratorie
ConvenzioneParte V

Art. 64

168 / 455

Specie altamente migratorie

In vigore dal 20 dic 1994
Specie altamente migratorie 1. Lo Stato costiero e gli altri Stati, i cui soggetti che ne hanno la nazionalità esercitano la pesca delle specie altamente migratorie elencate nell'allegato I, cooperano, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, al fine di assicurare la conservazione e promuovere l'obiettivo dell'utilizzo ottimale di tali specie nell'intera regione, all'interno e al di là della zona economica esclusiva. Nelle regioni per le quali non esistono idonee organizzazioni internazionali, lo Stato costiero e gli altri Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalità pescano tali specie nella regione, cooperano all'istituzione di una tale organizzazione e partecipano ai suoi lavori. 2. Le disposizioni del numero 1 si applicano congiuntamente con le altre disposizioni della presente Parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-64