ConvenzioneParte V

Art. 65

Mammiferi marini

In vigore dal 20 dic 1994
Mammiferi marini Nessuna disposizione della presente Parte limita il diritto di uno Stato costiero o la competenza di un'organizzazione internazionale, a seconda dei casi, di interdire, limitare o regolamentare lo sfruttamento dei mammiferi marini con norme più restrittive di quelle previste nella presente Parte. Gli Stati cooperano al fine di garantire la conservazione dei mammiferi marini e in particolare operano attraverso le apposite organizzazioni internazionali, a vantaggio della conservazione, della gestione e dello studio dei cetacei.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-65

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Mammiferi marini (Art. 65 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo