Convenzione›Parte V
Art. 66
Banchi anadromi
In vigore dal 20 dic 1994
Banchi anadromi
1. Gli Stati, nei cui fiumi hanno origine i banchi anadromi, ne sono i principali interessati e responsabili.
2. Lo Stato di origine dei banchi anadromi ne assicura la conservazione attraverso l'emanazione di misure atte a regolamentarne la pesca nelle acque situate all'interno dei limiti esterni della zona economica esclusiva, e la pesca conformemente al numero 3, b).
Lo Stato di origine, dopo aver consultato gli Stati di cui ai numeri 3 e 4 che esercitano la pesca di tali banchi, può stabilire le quote massime consentite di pesca dei banchi anadromi che provengono dai suoi fiumi.
3. a) La pesca dei banchi anadromi è consentita solamente nelle acque situate all'interno dei limiti esterni delle zone
economiche esclusive, ad eccezione dei casi in cui tale
disposizione possa comportare scompensi economici a uno
Stato diverso dallo Stato d'origine. Per quanto riguarda la pesca oltre il limite esterno della zona economica
esclusiva, gli Stati interessati si consultano al fine di
accordarsi sui termini e sulle condizioni di tale attività,
tenendo in debito conto le esigenze di conservazioni dei
banchi e le necessità dello Stato d'origine in relazione ad essi.
b) Lo Stato di origine coopera per contenere al minimo gli
scompensi economici negli altri Stati che praticano la pesca
dei banchi anadromi, tenendo conto della normale quantità di pescato e dei metodi di pesca di tali Stati, nonché di
tutte le zone nelle quali questo tipo di pesca è praticato.
c) Gli Stati di cui alla lettera b), che partecipano, in virtù
di accordi con lo Stato di origine, all'adozione di misure per il rinnovamento dei banchi anadromi, in particolare
attraverso appositi finanziamenti, sono favoriti dallo Stato
di origine per la pesca dei banchi provenienti dai suoi fiumi.
d) L'applicazione dei regolamenti relativi ai banchi anadromi oltre la zone economica esclusiva avviene tramite accordi tra lo Stato di origine e gli altri Stati interessati.
4. Qualora i banchi anadromi migrino entro o attraverso le acque interne ai limiti esterni della zona economica esclusiva di uno Stato diverso dallo Stato di origine, tale Stato coopera con lo Stato d'origine alla conservazione e alla gestione di tali banchi.
5. Lo Stato di origine dei banchi anadromi e gli altri Stati che praticano la pesca di tali banchi stipulano accordi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, se opportuno, attraverso organizzazioni regionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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