ConvenzioneParte VI

Art. 80

Isole artificiali, installazioni e strutture sulla piattaforma continentale

In vigore dal 20 dic 1994
Isole artificiali, installazioni e strutture sulla piattaforma continentale L' si applica, mutatis mutandis, alle isole artificiali, alle installazioni e alle strutture situate sulla piattaforma continentale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-80

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Isole artificiali, installazioni e strutture sulla piattaforma continentale (Art. 80 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo