Convenzione›Parte VI
Art. 85
Scavo di gallerie
In vigore dal 20 dic 1994
Scavo di gallerie
La presente Parte non pregiudica il diritto dello Stato costiero di sfruttare il sottosuolo per mezzo di gallerie, qualunque sia la profondità delle acque sovrastanti il fondo marino.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-85