ConvenzioneParte VII

Art. 89

Illegittimità delle rivendicazioni di sovranità sull'alto mare

In vigore dal 20 dic 1994
Illegittimità delle rivendicazioni di sovranità sull'alto mare Nessuno Stato può legittimamente pretendere di assoggettare alla propria sovranità alcuna parte dell'alto mare.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-89

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Illegittimità delle rivendicazioni di sovranità sull'alto mare (Art. 89 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo