Art. 89 · Illegittimità delle rivendicazioni di sovranità sull'alto mare
ConvenzioneParte VII

Art. 89

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Illegittimità delle rivendicazioni di sovranità sull'alto mare

In vigore dal 20 dic 1994
Illegittimità delle rivendicazioni di sovranità sull'alto mare Nessuno Stato può legittimamente pretendere di assoggettare alla propria sovranità alcuna parte dell'alto mare.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-89