ConvenzioneParte VII

Art. 91

Nazionalità delle navi

In vigore dal 20 dic 1994
Nazionalità delle navi 1. Ogni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi della sua nazionalità, dell'immatricolazione nel suo territorio, del diritto di battere la sua bandiera. Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera. Fra lo Stato e la nave deve esistere un regime effettivo. 2. Ogni Stato rilascia alle navi alle quali ha concesso il diritto di battere la sua bandiera, i relativi documenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-91

In sintesi

Ogni Stato ha la facoltà di fissare le regole per immatricolare le navi nel proprio territorio e concedere loro la propria nazionalità e la propria bandiera. Una nave assume la nazionalità dello Stato di cui è autorizzata a battere la bandiera, purché tra lo Stato e la nave vi sia un legame effettivo. Infine, lo Stato ha l'obbligo di rilasciare la documentazione ufficiale a tutte le navi a cui ha accordato tale diritto.

Perché esiste questa norma

La norma definisce i criteri con cui uno Stato attribuisce la propria nazionalità a una nave e disciplina il legame giuridico ed effettivo tra lo Stato e l'imbarcazione.

A chi si applica

La norma si applica agli Stati che concedono la propria bandiera e ai proprietari o armatori di navi che richiedono l'immatricolazione e la nazionalità.

Esempio pratico

Uno Stato stabilisce i requisiti per registrare una nuova imbarcazione nei propri registri navali. Una volta verificato il legame effettivo con la nave, lo Stato autorizza l'uso della propria bandiera e rilascia all'armatore i relativi documenti di bordo.

Adempimenti e conseguenze

Ogni Stato deve rilasciare alle navi a cui ha concesso il diritto di battere la sua bandiera i relativi documenti.

Domande frequenti

Come si determina la nazionalità di una nave?La nave possiede la nazionalità dello Stato di cui ha ricevuto l'autorizzazione a battere bandiera, secondo le condizioni stabilite da quello stesso Stato.
Cosa deve esistere tra la nave e lo Stato che concede la bandiera?Tra lo Stato e la nave deve necessariamente sussistere un regime o legame effettivo.
Quale documento deve fornire lo Stato a una nave autorizzata a battere la sua bandiera?Lo Stato è tenuto a rilasciare alla nave i relativi documenti ufficiali che attestano la concessione del diritto di battere la sua bandiera.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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