Convenzione›Parte VII
Art. 91
Nazionalità delle navi
In vigore dal 20 dic 1994
Nazionalità delle navi
1. Ogni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi della sua nazionalità, dell'immatricolazione nel suo territorio, del diritto di battere la sua bandiera. Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera.
Fra lo Stato e la nave deve esistere un regime effettivo.
2. Ogni Stato rilascia alle navi alle quali ha concesso il diritto di battere la sua bandiera, i relativi documenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-91