Art. 91
Nazionalità delle navi
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-91
Nazionalità delle navi
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-91
Ogni Stato ha la facoltà di fissare le regole per immatricolare le navi nel proprio territorio e concedere loro la propria nazionalità e la propria bandiera. Una nave assume la nazionalità dello Stato di cui è autorizzata a battere la bandiera, purché tra lo Stato e la nave vi sia un legame effettivo. Infine, lo Stato ha l'obbligo di rilasciare la documentazione ufficiale a tutte le navi a cui ha accordato tale diritto.
La norma definisce i criteri con cui uno Stato attribuisce la propria nazionalità a una nave e disciplina il legame giuridico ed effettivo tra lo Stato e l'imbarcazione.
La norma si applica agli Stati che concedono la propria bandiera e ai proprietari o armatori di navi che richiedono l'immatricolazione e la nazionalità.
Uno Stato stabilisce i requisiti per registrare una nuova imbarcazione nei propri registri navali. Una volta verificato il legame effettivo con la nave, lo Stato autorizza l'uso della propria bandiera e rilascia all'armatore i relativi documenti di bordo.
Ogni Stato deve rilasciare alle navi a cui ha concesso il diritto di battere la sua bandiera i relativi documenti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.