Convenzione›Parte VII
Art. 87
Libertà dell'alto mare
In vigore dal 20 dic 1994
Libertà dell'alto mare
1. L'alto mare è aperto a tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale. La libertà dell'alto mare viene esercitata secondo le condizioni sancite dalla presente Convenzione e da altre norme del diritto internazionale. Essa include, tra l'altro, sia per gli Stati costieri sia per gli Stati privi di litorale, le seguenti libertà:
a) libertà di navigazione;
b) libertà di sorvolo;
c) libertà di posa di cavi sottomarini e condotte, alle
condizioni della Parte VI;
d) libertà di costruire isole artificiali e altre installazioni consentite dal diritto internazionale, alle condizioni della Parte VI;
e) libertà di pesca, secondo le condizioni stabilite nella
sezione 2;
f) libertà di ricerca scientifica, alle condizioni delle Parti VI
e XIII.
2. Tali libertà vengono esercitate da parte di tutti gli Stati, tenendo in debito conto sia gli interessi degli altri Stati che esercitano la libertà dell'alto mare, sia i diritti sanciti dalla presente Convenzione relativamente alle attività nell'Area.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-87