ConvenzioneParte VI

Art. 84

Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche

In vigore dal 20 dic 1994
Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche 1. Alle condizioni della presente Parte, i limiti esterni della piattaforma continentale e le linee di delimitazione tracciate conformemente all' vengono indicati su carte nautiche a scala idonea per accertarne la posizione. Quando sia conveniente, il tracciato di tali limiti esterni o linee di delimitazione può essere sostituito da elenchi di coordinate geografiche dei punti, specificando il datum geodetico utilizzato. 2. Lo Stato costiero dà la debita pubblicità a tali carte nautiche o elenchi di coordinate e ne deposita una copia presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite e, nel caso di carte che indichino il limite esterno della piattaforma continentale, presso il Segretario Generale dell'Autorità.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-84

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