Art. 92
Posizione giuridica delle navi
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-92
Posizione giuridica delle navi
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Ogni nave deve navigare battendo la bandiera di un solo Stato e, quando si trova in alto mare, è soggetta esclusivamente all'autorità di quello Stato, a meno che trattati internazionali o la Convenzione non prevedano eccezioni. È vietato cambiare bandiera durante il viaggio o le soste, salvo i casi di effettivo passaggio di proprietà o di nuova immatricolazione. Se una nave utilizza le bandiere di più Stati a proprio piacimento, perde il diritto di far valere tali nazionalità verso gli altri Paesi. In questa situazione, la nave può essere considerata e trattata come priva di qualsiasi nazionalità.
La norma mira a garantire l'ordine e la certezza giuridica in alto mare, stabilendo il principio dell'autorità esclusiva di un unico Stato su ciascuna nave. Serve inoltre a prevenire abusi derivanti dall'uso opportunistico o fraudolento di più bandiere nazionali.
Si applica a tutte le navi che navigano in alto mare e agli Stati responsabili della loro bandiera, giurisdizione e immatricolazione.
Un mercantile registrato in uno Stato naviga in acque internazionali battendo regolarmente la propria bandiera nazionale, rimanendo sotto il controllo esclusivo delle leggi di quel Paese. Se durante la traversata il comandante decidesse di esporre la bandiera di un altro Stato per semplice convenienza, la nave perderebbe la protezione delle nazionalità dichiarate. Di conseguenza, potrebbe essere considerata e trattata alla stregua di una nave senza nazionalità.
Le navi hanno l'obbligo di battere una sola bandiera e il divieto di cambiarla in viaggio senza effettivo cambio di proprietà o immatricolazione. Chi usa più bandiere a convenienza non può rivendicarne la nazionalità verso altri Stati e può essere assimilato a una nave priva di nazionalità.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.