ConvenzioneParte VII

Art. 92

Posizione giuridica delle navi

In vigore dal 20 dic 1994
Posizione giuridica delle navi 1. Le navi battono bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nell'alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva. Una nave non può cambiare bandiera durante una traversata o durante uno scalo o in un porto, a meno che non si verifichi un effettivo trasferimento di proprietà o di immatricolazione. 2. Una nave che navighi sotto le bandiere di due o più Stati impiegandole secondo convenienza, non può rivendicare nessuna delle nazionalità in questione nei confronti di altri Stati, e può essere assimilata a una nave priva di nazionalità.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-92

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Posizione giuridica delle navi (Art. 92 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo