ConvenzioneParte VII

Art. 92

Posizione giuridica delle navi

In vigore dal 20 dic 1994
Posizione giuridica delle navi 1. Le navi battono bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nell'alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva. Una nave non può cambiare bandiera durante una traversata o durante uno scalo o in un porto, a meno che non si verifichi un effettivo trasferimento di proprietà o di immatricolazione. 2. Una nave che navighi sotto le bandiere di due o più Stati impiegandole secondo convenienza, non può rivendicare nessuna delle nazionalità in questione nei confronti di altri Stati, e può essere assimilata a una nave priva di nazionalità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-92

In sintesi

Ogni nave deve navigare battendo la bandiera di un solo Stato e, quando si trova in alto mare, è soggetta esclusivamente all'autorità di quello Stato, a meno che trattati internazionali o la Convenzione non prevedano eccezioni. È vietato cambiare bandiera durante il viaggio o le soste, salvo i casi di effettivo passaggio di proprietà o di nuova immatricolazione. Se una nave utilizza le bandiere di più Stati a proprio piacimento, perde il diritto di far valere tali nazionalità verso gli altri Paesi. In questa situazione, la nave può essere considerata e trattata come priva di qualsiasi nazionalità.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire l'ordine e la certezza giuridica in alto mare, stabilendo il principio dell'autorità esclusiva di un unico Stato su ciascuna nave. Serve inoltre a prevenire abusi derivanti dall'uso opportunistico o fraudolento di più bandiere nazionali.

A chi si applica

Si applica a tutte le navi che navigano in alto mare e agli Stati responsabili della loro bandiera, giurisdizione e immatricolazione.

Esempio pratico

Un mercantile registrato in uno Stato naviga in acque internazionali battendo regolarmente la propria bandiera nazionale, rimanendo sotto il controllo esclusivo delle leggi di quel Paese. Se durante la traversata il comandante decidesse di esporre la bandiera di un altro Stato per semplice convenienza, la nave perderebbe la protezione delle nazionalità dichiarate. Di conseguenza, potrebbe essere considerata e trattata alla stregua di una nave senza nazionalità.

Adempimenti e conseguenze

Le navi hanno l'obbligo di battere una sola bandiera e il divieto di cambiarla in viaggio senza effettivo cambio di proprietà o immatricolazione. Chi usa più bandiere a convenienza non può rivendicarne la nazionalità verso altri Stati e può essere assimilato a una nave priva di nazionalità.

Domande frequenti

Una nave può battere contemporaneamente la bandiera di più Stati?No, le navi devono battere la bandiera di un solo Stato. Chi naviga usando più bandiere secondo convenienza non può rivendicare alcuna nazionalità e può essere assimilato a una nave priva di nazionalità.
In quali casi è consentito cambiare bandiera durante una traversata o uno scalo?Il cambio di bandiera durante una traversata o una sosta in porto è consentito solo se si verifica un effettivo trasferimento di proprietà o una reale nuova immatricolazione della nave.
Quale autorità controlla una nave che si trova in alto mare?In alto mare la nave è sottoposta alla giurisdizione esclusiva dello Stato di cui batte bandiera, salvo eccezioni espressamente previste da trattati internazionali o dalla Convenzione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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