Art. 88 · Uso esclusivo dell'alto mare per fini pacifici
ConvenzioneParte VII

Art. 88

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Uso esclusivo dell'alto mare per fini pacifici

In vigore dal 20 dic 1994
Uso esclusivo dell'alto mare per fini pacifici L'alto mare deve essere usato esclusivamente per fini pacifici.
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