Convenzione›Parte VII
Art. 99
Divieto di trasporto degli schiavi
In vigore dal 20 dic 1994
Divieto di trasporto degli schiavi
Ogni Stato adotta misure efficaci per prevenire e perseguire il trasporto degli schiavi a bordo di navi autorizzate a battere la sua bandiera, e per prevenire l'uso illecito della propria bandiera a tal fine.
Uno schiavo che si rifugia a bordo di una nave, qualunque sia la sua bandiera, è libero ipso facto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-99