ConvenzioneParte VII

Art. 100

Obbligo di collaborazione alla repressione della pirateria

In vigore dal 20 dic 1994
Obbligo di collaborazione alla repressione della pirateria Tutti gli Stati esercitano la massima collaborazione per reprimere la pirateria nell'alto mare o in qualunque altra area che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-100

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Obbligo di collaborazione alla repressione della pirateria (Art. 100 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo