Convenzione›Parte VII
Art. 100
Obbligo di collaborazione alla repressione della pirateria
In vigore dal 20 dic 1994
Obbligo di collaborazione alla repressione della pirateria
Tutti gli Stati esercitano la massima collaborazione per reprimere la pirateria nell'alto mare o in qualunque altra area che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-100