Convenzione›Parte VII
Art. 102
Atti di pirateria commessi da una nave da guerra o da una nave o da un aeromobile di Stato i cui equipaggi si siano ammutinati
In vigore dal 20 dic 1994
Atti di pirateria commessi da una nave da guerra o da una nave o da un aeromobile di Stato i cui equipaggi si siano ammutinati
Gli atti di pirateria di cui all', commessi da una nave da guerra, oppure da una nave o da un aeromobile di Stato, il cui equipaggio si sia ammutinato e abbia perso il controllo della nave o dell'aeromobile, sono assimilati agli atti commessi da navi o aeromobili privati.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-102