Convenzione›Parte VII
Art. 104
Conservazione o perdita della nazionalità da parte di navi o aeromobili pirata
In vigore dal 20 dic 1994
Conservazione o perdita della nazionalità da parte di navi o aeromobili pirata
Le navi e gli aeromobili possono conservare la propria nazionalità anche nel caso che abbiano commesso atti di pirateria.
La conservazione o la perdita della nazionalità vengono sancite dalla legge dello Stato che ha concesso la nazionalità.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-104