ConvenzioneParte VII

Art. 104

Conservazione o perdita della nazionalità da parte di navi o aeromobili pirata

In vigore dal 20 dic 1994
Conservazione o perdita della nazionalità da parte di navi o aeromobili pirata Le navi e gli aeromobili possono conservare la propria nazionalità anche nel caso che abbiano commesso atti di pirateria. La conservazione o la perdita della nazionalità vengono sancite dalla legge dello Stato che ha concesso la nazionalità.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-104

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Conservazione o perdita della nazionalità da parte di navi o aeromobili pirata (Art. 104 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo