ConvenzioneParte VII

Art. 107

Navi e aeromobili autorizzati ad effettuare sequestri per atti di pirateria

In vigore dal 20 dic 1994
Navi e aeromobili autorizzati ad effettuare sequestri per atti di pirateria Un sequestro per atti di pirateria può essere effettuato solo da parte di navi da guerra o aeromobili militari, oppure da altri tipi di navi o aeromobili che siano chiaramente contrassegnati e riconoscibili quali mezzi in servizio di Stato, e siano autorizzati a tali operazioni.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-107

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Navi e aeromobili autorizzati ad effettuare sequestri per atti di pirateria (Art. 107 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo