Convenzione›Parte VII
Art. 107
Navi e aeromobili autorizzati ad effettuare sequestri per atti di pirateria
In vigore dal 20 dic 1994
Navi e aeromobili autorizzati ad effettuare sequestri per atti di pirateria
Un sequestro per atti di pirateria può essere effettuato solo da parte di navi da guerra o aeromobili militari, oppure da altri tipi di navi o aeromobili che siano chiaramente contrassegnati e riconoscibili quali mezzi in servizio di Stato, e siano autorizzati a tali operazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-107