Convenzione›Parte VII
Art. 105
Sequestro di navi o aeromobili pirata
In vigore dal 20 dic 1994
Sequestro di navi o aeromobili pirata
Nell'alto mare o in qualunque altro luogo fuori della giurisdizione di qualunque Stato, ogni Stato può sequestrare una nave o aeromobile pirata o una nave o aeromobile catturati con atti di pirateria e tenuti sotto il controllo dei pirati; può arrestare le persone a bordo e requisirne i beni. Gli organi giurisdizionali dello Stato che ha disposto il sequestro hanno il potere di decidere la pena da infliggere nonché le misure da adottare nei confronti delle navi, aeromobili o beni, nel rispetto dei diritti dei terzi in buona fede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-105