Art. 100 · Obbligo di collaborazione alla repressione della pirateria
ConvenzioneParte VII

Art. 100

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Obbligo di collaborazione alla repressione della pirateria

In vigore dal 20 dic 1994
Obbligo di collaborazione alla repressione della pirateria Tutti gli Stati esercitano la massima collaborazione per reprimere la pirateria nell'alto mare o in qualunque altra area che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-100