Art. 95 · Immunità delle navi da guerra in alto mare
ConvenzioneParte VII

Art. 95

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Immunità delle navi da guerra in alto mare

In vigore dal 20 dic 1994
Immunità delle navi da guerra in alto mare Le navi da guerra godono, nell'alto mare, della completa immunità dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.
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