Art. 96 · Immunità delle navi impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali
ConvenzioneParte VII

Art. 96

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Immunità delle navi impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali

In vigore dal 20 dic 1994
Immunità delle navi impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali Le navi di proprietà o al servizio di uno Stato, e da questo impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali, godono nell'alto mare della completa immunità dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-96