Art. 108 · Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
ConvenzioneParte VII

Art. 108

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Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

In vigore dal 20 dic 1994
Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope 1. Tutti gli Stati cooperano alla repressione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope commesso da navi nell'alto mare in violazione delle convenzioni internazionali. 2. Ogni Stato che abbia motivi fondati per ritenere che una nave che batte la sua bandiera sia implicata nel traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope, può richiedere la collaborazione di altri Stati nella repressione del traffico.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-108