Art. 116 · Diritto di pesca nell'alto mare
ConvenzioneSez. 2

Art. 116

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Diritto di pesca nell'alto mare

In vigore dal 20 dic 1994
Diritto di pesca nell'alto mare Tutti gli Stati hanno diritto che i soggetti aventi la loro nazionalità esercitino la pesca nell'alto mare, subordinatamente a) ai loro obblighi convenzionali; b) ai diritti e obblighi nonché agli interessi degli Stati costieri previsti, tra l'altro, all', e agli articoli da 64 a 67; e c) alle disposizioni della presente sezione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-116