Convenzione›Parte X
Art. 125
Diritto di accesso al mare e dal mare e libertà di transito
In vigore dal 20 dic 1994
Diritto di accesso al mare e dal mare e libertà di transito
1. Gli Stati privi di litorale hanno il diritto di accesso al mare e dal mare per esercitare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione, inclusi quelli relativi alla libertà dell'alto mare ed al patrimonio comune dell'umanità. A tal fine, gli Stati privi di litorale godono del diritto di transito attraverso il territorio
degli Stati di transito mediante ogni mezzo di trasporto
2. Le condizioni e modalità per l'esercizio della libertà di transito sono concordate fra gli Stati privi di litorale e gli Stati di transito interessati, mediante accordi bilaterali, sub-regionali o regionali.
3. Gli Stati di transito, nell'esercizio della loro piena sovranità sul loro territorio, hanno il diritto di adottare ogni misura necessaria ad assicurare che i diritti e le agevolazioni disciplinati nella presente Parte a favore degli Stati privi di litorale non siano tali da compromettere i loro legittimi interessi.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-125