Convenzione›Parte X
Art. 129
Collaborazione nella costruzione e nel miglioramento dei mezzi di trasporto
In vigore dal 20 dic 1994
Collaborazione nella costruzione e nel miglioramento dei mezzi di trasporto
Quando negli Stati di transito non vi sono mezzi di trasporto tali da dare attuazione alla libertà di transito, o quando i mezzi esistenti, incluse le attrezzature e le installazioni portuali, sono inadeguati sotto un qualsiasi aspetto, gli Stati di transito e gli Stati privi di litorale interessati possono cooperare per la loro costruzione o miglioramento.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-129