ConvenzioneParte X

Art. 129

Collaborazione nella costruzione e nel miglioramento dei mezzi di trasporto

In vigore dal 20 dic 1994
Collaborazione nella costruzione e nel miglioramento dei mezzi di trasporto Quando negli Stati di transito non vi sono mezzi di trasporto tali da dare attuazione alla libertà di transito, o quando i mezzi esistenti, incluse le attrezzature e le installazioni portuali, sono inadeguati sotto un qualsiasi aspetto, gli Stati di transito e gli Stati privi di litorale interessati possono cooperare per la loro costruzione o miglioramento.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-129

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Collaborazione nella costruzione e nel miglioramento dei mezzi di trasporto (Art. 129 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo