ConvenzioneParte X

Art. 132

Concessione di più ampie agevolazioni di transito

In vigore dal 20 dic 1994
Concessione di più ampie agevolazioni di transito La presente Convenzione non comporta in alcun caso l'eliminazione delle facilitazioni di transito che sono più ampie di quelle dalla stessa previste e che sono state concordate fra gli Stati contraenti della presente Convenzione o sono state concesse da uno Stato contraente. La presente Convenzione non preclude inoltre la concessione di più ampie agevolazioni di transito per il futuro.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-132

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Concessione di più ampie agevolazioni di transito (Art. 132 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo