Convenzione›Parte X
Art. 132
Concessione di più ampie agevolazioni di transito
In vigore dal 20 dic 1994
Concessione di più ampie agevolazioni di transito
La presente Convenzione non comporta in alcun caso l'eliminazione delle facilitazioni di transito che sono più ampie di quelle dalla stessa previste e che sono state concordate fra gli Stati contraenti della presente Convenzione o sono state concesse da uno Stato contraente. La presente Convenzione non preclude inoltre la concessione di più ampie agevolazioni di transito per il futuro.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-132