ConvenzioneSez. 2

Art. 137

Regime giuridico dell'Area e delle sue risorse

In vigore dal 20 dic 1994
Regime giuridico dell'Area e delle sue risorse 1. Nessuno Stato può rivendicare od esercitare la sovranità o dei diritti sovrani su una qualsiasi parte dell'Area o sulle sue risorse; nessuno Stato o persona fisica o giuridica può appropriarsi di una qualsiasi parte dell'Area o delle sue risorse. Non può essere riconosciuta alcuna rivendicazione od esercizio di sovranità o di diritti sovrani, nè alcun atto di appropriazione. 2. Tutti i diritti sulle risorse dell'Area sono conferiti a tutto l'umanità, per conto della quale agisce l'Autorità. Queste risorse sono inalienabili. I minerali estratti dall'Area, comunque, possono essere alienati soltanto conformemente alla presente Parte ed alle norme, ai regolamenti ed alle procedure emanati dall'Autorità. 3. Nessuno Stato o persona fisica o giuridica può rivendicare, acquisire od esercitare diritti sui minerali estratti dall'Area se non conformemente alla presente Parte. Diversamente, non può essere riconosciuta alcuna rivendicazione, acquisizione o esercizio di tali diritti diritti.
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Regime giuridico dell'Area e delle sue risorse (Art. 137 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo