ConvenzioneSez. 2

Art. 139

Obbligo di assicurare il rispetto e responsabilità per danni

In vigore dal 20 dic 1994
Obbligo di assicurare il rispetto e responsabilità per danni 1. Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di assicurare che le attività nell'Area siano condotte conformemente alla presente Parte, sia se tali attività sono condotte dagli Stati contraenti, o da imprese statali o da persone fisiche o giuridiche che posseggono la nazionalità degli Stati contraenti, o sono effettivamente controllate da questi o da soggetti aventi la loro nazionalità. Lo stesso obbligo incombe sulle organizzazioni internazionali per le attività condotte da tali organizzazioni nell'Area. 2. Senza pregiudizio per le norme del diritto internazionale e per l' dell'Allegato III, il danno causato dall'inadempimento di uno Stato contraente o di una organizzazione internazionale rispetto agli obblighi di cui alla presente Parte determina la responsabilità; gli Stati contraenti o le organizzazioni internazionali che agiscono insieme sono responsabili solidalmente. Uno Stato contraente non è comunque responsabile dei danni derivanti da un qualsiasi inadempimento nell'attuazione della presente Parte ad opera di una persona da esso patrocinata ai sensi dello , b), se lo Stato contraente ha adottato tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare l'effettivo rispetto ai sensi dell', e dall', dell'Allegato III. 3. Gli Stati contraenti che sono membri di organizzazioni internazionali adottano misure appropriate per assicurare l'applicazione del presente articolo con riferimento a tali organizzazioni.
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Obbligo di assicurare il rispetto e responsabilità per danni (Art. 139 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo