Convenzione›Sez. 2
Art. 139
Obbligo di assicurare il rispetto e responsabilità per danni
In vigore dal 20 dic 1994
Obbligo di assicurare il rispetto e responsabilità per danni
1. Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di assicurare che le attività nell'Area siano condotte conformemente alla presente Parte, sia se tali attività sono condotte dagli Stati contraenti, o da imprese statali o da persone fisiche o giuridiche che posseggono la nazionalità degli Stati contraenti, o sono effettivamente controllate da questi o da soggetti aventi la loro nazionalità. Lo stesso obbligo incombe sulle organizzazioni internazionali per le attività condotte da tali organizzazioni nell'Area.
2. Senza pregiudizio per le norme del diritto internazionale e per l' dell'Allegato III, il danno causato dall'inadempimento di uno Stato contraente o di una organizzazione internazionale rispetto agli obblighi di cui alla presente Parte determina la responsabilità; gli Stati contraenti o le organizzazioni internazionali che agiscono insieme sono responsabili solidalmente.
Uno Stato contraente non è comunque responsabile dei danni derivanti da un qualsiasi inadempimento nell'attuazione della presente Parte ad opera di una persona da esso patrocinata ai sensi dello , b), se lo Stato contraente ha adottato tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare l'effettivo rispetto ai sensi dell', e dall', dell'Allegato III.
3. Gli Stati contraenti che sono membri di organizzazioni internazionali adottano misure appropriate per assicurare l'applicazione del presente articolo con riferimento a tali organizzazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-139