ConvenzioneSez. 3

Art. 22

Corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico nel mare territoriale

In vigore dal 20 dic 1994
Corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico nel mare territoriale 1. Lo Stato costiero può, quando la sicurezza della navigazione lo richieda, esigere dalle navi straniere che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo nel suo mare territoriale, di usare i corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico da esso indicati o prescritti al fine di disciplinare il passaggio delle navi. 2. In particolare, alle navi cisterna, alle navi a propulsione nucleare e alle navi adibite al trasporto di sostanze o materiali nucleari o di altri materiali o sostanze intrinsecamente pericolose e nocive può essere richiesto di limitare il loro passaggio esclusivamente a tali corridoi di traffico. 3. Nell'indicare i corridoi di traffico e nel prescrivere gli schemi di separazione del traffico ai sensi del presente articolo, lo Stato costiero tiene conto: a) delle raccomandazioni dell'organizzazione internazionale competente; b) di tutti i canali abitualmente utilizzati per la navigazione internazionale; c) delle caratteristiche particolari di certe navi e canali; d) dell'intensità del traffico. 4. Lo Stato costiero indica chiaramente tali corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico su carte nautiche alle quali dà opportuna diffusione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-22

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Corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico nel mare territoriale (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo