Convenzione›Sez. 3
Art. 22
Corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico nel mare territoriale
In vigore dal 20 dic 1994
Corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico nel mare territoriale
1. Lo Stato costiero può, quando la sicurezza della navigazione lo richieda, esigere dalle navi straniere che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo nel suo mare territoriale, di usare i corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico da esso indicati o prescritti al fine di disciplinare il passaggio delle navi.
2. In particolare, alle navi cisterna, alle navi a propulsione nucleare e alle navi adibite al trasporto di sostanze o materiali nucleari o di altri materiali o sostanze intrinsecamente pericolose e nocive può essere richiesto di limitare il loro passaggio esclusivamente a tali corridoi di traffico.
3. Nell'indicare i corridoi di traffico e nel prescrivere gli schemi di separazione del traffico ai sensi del presente articolo, lo Stato costiero tiene conto:
a) delle raccomandazioni dell'organizzazione internazionale
competente;
b) di tutti i canali abitualmente utilizzati per la navigazione
internazionale;
c) delle caratteristiche particolari di certe navi e canali;
d) dell'intensità del traffico.
4. Lo Stato costiero indica chiaramente tali corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico su carte nautiche alle quali dà opportuna diffusione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-22