ConvenzioneSez. 2

Art. 141

Utilizzazione dell'Area esclusivamente a scopi pacifici

In vigore dal 20 dic 1994
Utilizzazione dell'Area esclusivamente a scopi pacifici L'area è aperta all'utilizzazione esclusivamente a scopi pacifici da parte di tutti gli Stati, sia che si tratti di Stati dotati o privi di litorale, senza discriminazioni e senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente Parte.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-141

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Utilizzazione dell'Area esclusivamente a scopi pacifici (Art. 141 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo