Art. 141 · Utilizzazione dell'Area esclusivamente a scopi pacifici
ConvenzioneSez. 2

Art. 141

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Utilizzazione dell'Area esclusivamente a scopi pacifici

In vigore dal 20 dic 1994
Utilizzazione dell'Area esclusivamente a scopi pacifici L'area è aperta all'utilizzazione esclusivamente a scopi pacifici da parte di tutti gli Stati, sia che si tratti di Stati dotati o privi di litorale, senza discriminazioni e senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente Parte.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-141