ConvenzioneSez. 2

Art. 142

Diritti e interessi legittimi degli Stati costieri

In vigore dal 20 dic 1994
Diritti e interessi legittimi degli Stati costieri 1. Nel caso di giacimenti di risorse dell'Area che si estendono al di là dei limiti della giurisdizione nazionale, le attività nell'Area sono condotte tenendo in debito conto i diritti e gli interessi legittimi dello Stato costiero al di là della cui giurisdizione si estendono detti giacimenti. 2. Si stabiliscono delle consultazioni con lo Stato interessato, incluso un sistema di comunicazioni preventive, al fine di evitare la lesione di tali diritti ed interessi. Nel caso in cui alcune attività nell'Area possono comportare lo sfruttamento di risorse giacenti entro i limiti della giurisdizione nazionale, è richiesto il consenso preventivo dello Stato costiero interessato. 3. Nè questa Parte nè i diritti accordati o esercitati in virtù di essa pregiudicano i diritti degli Stati costieri di adottare le misure, compatibili con le disposizioni pertinenti contenute nella Parte XII, che si rendano necessarie per prevenire, attenuare o eliminare un pericolo grave e imminente alle loro coste, o ad interessi connessi, imputabili ad inquinamento o a minaccia di inquinamento, o ad altri fatti rischiosi conseguenti o causati da attività nell'Area.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-142

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diritti e interessi legittimi degli Stati costieri (Art. 142 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo