Art. 122 · Definizione
ConvenzioneParte IX

Art. 122

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Definizione

In vigore dal 20 dic 1994
Definizione Ai fini della presente Convenzione si intende per "mare chiuso o semichiuso" un golfo, un bacino o un mare circondato da due o più Stati e comunicante con un altro mare o con un oceano per mezzo di un passaggio stretto, o costituito, interamente o principalmente, dai mari territoriali e dalle zone economiche esclusive di due o più Stati costieri.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-122